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Questo sito e' conforme alla legge 4/2004

Censimento Comune di Limbadi

La legge regionale del 27/Aprile 2011 n°14 sul Censimento Obbligatorio dell'Amianto/Eternit inoltre dice:

 

(Obblighi dei proprietari)
 
1. Per conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari di manufatti e opere contenenti amianto sono tenuti a:
a) comunicare all'ASP e al Dipartimento Arpacal Provinciale competente per territorio la presenza di amianto nei luoghi, impianti ed edifici, se la comunicazione non è stata già effettuata;
b) comunicare all'ASP e al Dipartimento Arpacal Provinciale ed alla amministrazione provinciale i mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
c) comunicare all'ASP e al Dipartimento Arpacal Provinciale nonché alla amministrazione provinciale, per gli impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.
2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all'approvazione del PRAC.
3. L'iscrizione nei registri di cui all'art. 9, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.
 
Art. 11
(Informazione)
 
I sindaci dei comuni interessati alle operazioni di cui alla presente legge informano costantemente, d'intesa con il comitato di partecipazione, la popolazione utilizzando i mezzi di comunicazione di massa.
Tale informazione deve interessare tutti gli atti compiuti a livello amministrativo, economico e sanitario che riguardino la mappa dei rischi e dei danni da amianto, la bonifica dei siti, le priorità di bonifica e i risultati delle bonifiche stesse.

 

Con la stessa legge la Regione vuole dettare delle linee guida per la redazione da parte

dei comuni del Piano comunale di protezione dell’ambiente,  di seguito denominato Piano Comunale Amianto (PAC).
 

Ruolo fondamentale quindi lo sono anche i Comuni che fungono da collettori per il Censimento.

Per il censimento di manufatti contenenti amianto, i comuni, entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC, attivano con ordinanza sindacale uno sportello informativo-ricettivo per l’espletamento delle pratiche.

 

 

Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i comuni, possono inviare ai cittadini un apposito modello.
In tal caso, i cittadini, proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, entro 45 giorni dal ricevimento, devono consegnare il modello debitamente compilato al Comune.

 

Da segnalare infine che nel caso in cui l’amianto presente nell’immobile censito sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 06/09/1994.

 

 

Ai sensi della legge 15/2005 e regolamento d’attuazione si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Domenico SOLDANO C/o l’Ufficio Tecnico Comunale; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla 
piena conoscenza del presente provvedimento.

 

Se l'amianto è deteriorato scatta l'obbligo delle misure previste dal D.M. 06/09/1994.

 

 

clicca qui per la registrazione dati amianto

 

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